Art. 2.

      1. Ai militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psico-fisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza sono conferite pensioni o indennità di guerra, alle condizioni e modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefìci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.